Ordinanza n. 319 del 2003

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ORDINANZA N.319

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY

Valerio ONIDA

Carlo MEZZANOTTE

Fernanda CONTRI

Guido NEPPI MODONA

Piero Alberto CAPOTOSTI

Annibale MARINI

Franco BILE

Giovanni Maria FLICK

Francesco AMIRANTE

Ugo DE SIERVO

Romano VACCARELLA

Paolo MADDALENA

Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Ficarolo con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Ficarolo - «rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l’avviso che l’imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274 del 2000) può presentare domanda di oblazione» - ha disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Considerato che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003;

che peraltro l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.